I “Contratti Territoriali” per il Piano di Gestione della Risorsa Idrica dellʼAppennino Centrale (siano essi di fiume, di lago, di foce, di falda o dʼambito in relazione alla complessità dello specifico obiettivo territoriale) individuano i soggetti attuatori e in particolare svolgono la funzione di catalizzatori delle risorse dei portatori di interessi, coinvolgendoli anche finanziariamente nella realizzazione degli interventi strutturali e corresponsabilizzandoli nel sostegno alle azioni non strutturali che comportano condizionamenti e limiti alle loro attività sul territorio (valore attuativo).
Dalla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, capo VIII, art. 59 (Contratti di fiume):
1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo lʼarticolo 68 è ag- giunto il seguente:
«Art. 68-bis (Contratti di fiume). — 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e allʼattuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di baci- no e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».