Diritto di accesso ai documenti e alle informazioni
I cittadini, singoli o associati, possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'Autorità di bacino secondo le modalità e con i limiti previsti dalla legge n. 241/90.
Come fare la richiesta
Il richiedente dovrà inviare all'URP il Modulo di richiesta di accesso agli atti (scaricabile da qui), compilato in tutte le sue parti, recante in allegato una copia del proprio documento di identità. Il modulo potrà essere poi recapitato con una delle seguenti modalità:
- Consegna a mani: all'Ufficio di Segreteria dell'Autorità di bacino, che rilascerà contestualmente un ricevuta dell'avvenuta consegna.
- Per posta raccomandata: la richiesta deve essere inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Per posta elettronica: indirizzata a urp
autoritadistrettoac.it
- Per Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo
pec.autoritadistrettoac.it
Sarà sufficiente scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo, recapitandolo, spedendolo o allegandolo poi al messaggio di posta elettronica/PEC.
Tempi di attesa
La richiesta è soddisfatta entro 30 giorni dal ricevimento, salvo motivato differimento.
Limiti
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge 241/1990 ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'articolo 24, comma 6 della citata legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. In questo caso sarà indicata la durata dei tempi di differimento.
Ricorso
Avverso ai provvedimenti di rifiuto espresso o di limitazione e differimento dell'accesso e laddove sia inutilmente trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di accesso formale, è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 24 della legge 241/90.